1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le
loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
L'articolo prende ispirazione dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dall'articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU (Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo), che
afferma il diritto all'istruzione per tutti e il rispetto del diritto dei genitori di provvedere all'educazione dei propri figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche. Si estende
questo principio anche all'accesso alla formazione professionale e continua e si aggiunge il principio della gratuità dell'istruzione obbligatoria, che implica che ogni bambino debba avere la
possibilità di accedere a un istituto che pratica la gratuità. Questo non significa che tutti gli istituti che dispensano tale istruzione debbano essere gratuiti, né che forme specifiche di
istruzione non possano essere a pagamento, ma lo Stato deve prevedere misure per concedere una compensazione finanziaria. L'Unione deve rispettare la gratuità dell'istruzione obbligatoria nelle
sue politiche in materia di formazione, ma ciò non crea nuove competenze. La libertà di creare istituti di istruzione, pubblici o privati, è garantita come parte della libertà d'impresa, ma è
limitata dal rispetto dei principi democratici e dalle leggi nazionali.
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