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Articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. 
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria. 
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

L'articolo prende ispirazione dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dall'articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU (Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo), che afferma il diritto all'istruzione per tutti e il rispetto del diritto dei genitori di provvedere all'educazione dei propri figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche. Si estende questo principio anche all'accesso alla formazione professionale e continua e si aggiunge il principio della gratuità dell'istruzione obbligatoria, che implica che ogni bambino debba avere la possibilità di accedere a un istituto che pratica la gratuità. Questo non significa che tutti gli istituti che dispensano tale istruzione debbano essere gratuiti, né che forme specifiche di istruzione non possano essere a pagamento, ma lo Stato deve prevedere misure per concedere una compensazione finanziaria. L'Unione deve rispettare la gratuità dell'istruzione obbligatoria nelle sue politiche in materia di formazione, ma ciò non crea nuove competenze. La libertà di creare istituti di istruzione, pubblici o privati, è garantita come parte della libertà d'impresa, ma è limitata dal rispetto dei principi democratici e dalle leggi nazionali.

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