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Articolo 33 e articolo 34 della Costituzione Italiana.

Articolo 33 della Costituzione:
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Articolo 34 della Costituzione:
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

L'articolo 33 e 34 della Costituzione Italiana sono fondamentali per il diritto allo studio e l'organizzazione delle scuole e delle università. L'articolo 33 stabilisce la libertà di insegnamento di arti e scienze e la necessità di scuole pubbliche per tutti i gradi di istruzione, ma consente anche ad enti e privati di istituire scuole senza oneri per lo Stato. Inoltre, la legge deve assicurare parità di trattamento scolastico a tutti gli alunni, indipendentemente dalla scuola che frequentano.

L'articolo 33 si concentra anche sugli esami di Stato e sull'ordinamento delle università italiane, che hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

L'articolo 34, invece, si concentra sul diritto allo studio individuale, garantendo che la scuola sia aperta a tutti, indipendentemente dallo status socio-economico, e che l'istruzione inferiore sia obbligatoria e gratuita per almeno otto anni. La legge e l'ordinamento scolastico devono garantire la formazione essenziale a tutti, anche ai meno abbienti.
L'articolo 34 sancisce anche il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi per i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, e promuove il diritto allo studio con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite attraverso una procedura pubblica di selezione.

Questi articoli costituiscono la base fondamentale per la promozione culturale e la formazione scolastica dei cittadini, garantendo la libertà nell'insegnamento, la parità di trattamento scolastico e il diritto allo studio individuale, indipendentemente dallo status socio-economico.

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